la disciplina legale delle distanze nelle costruzioni
La disciplina legale delle distanze nelle costruzioni, contenute negli articoli 873 e seguenti del codice civile, è preordinata alla tutela degli “interessi privati”, individuabili nelle pretesa riconsociuta in capo a ciascun proprietario di un immobile di godere di sufficiente veduta e di luce, nonchè alla tutela di “interessi pubblicistici”, ad evitare la creazione di intercapedini tra fabbricati ritenute dannose dal punto di vista igienico. In materia di distacchi tra edifici, pertanto, il legislatore si è lasciato guidare da un unico obbietivo individuabile nella necessità di impedire che , tra due edifici appartenenti a due proprietari diversi, si possano creare delle intercapedini ritenute dannose, in quanto si configurano come veri e propri luoghi in cui difficilemte si riesce a penetrare e laddove si possano accumulare rifiuti non rimossi, ove l’aria ristagna con effetti insalubri. Orbene, lo scopo di evitare intercapedini dannose esige che tra due proprietari confinanti, i quali volgiono costruire edifici, debbano scegliere tra due sole possibilità:
costruire in aderenza
distanziare gli edifici l’ uno dall’ altro a distanza non inferiore ai tre metri
Esempio:
A (lo chiamiamo così) nel 2000 decide di costruire un immobile nel suo terreno; lo fa scegliendo di costruire lungo la linea del confine ma il fabbircato è per intero ricadente all’ interno dle suo terreno.
B (lo chiameremo così) nel 2002 intremprendse anch’egli al costruizione dle suo immbile ma sceglie di non costruire in aderenza a A, distanziandosi però dal fabbricato di B di soli due metri.
Nel caso di specie la norma che deve quindi essere applicata, è quella contenuta nell’ art. 873 cod. civ. la quale espressamente dispone che: “Le costruzioni su fondi finitimi, se non sono unite o aderenti, devono essere tenute a distanza non minore di tre metri. Nei regolamenti comunali locali può essere stabilità una distanza maggiore (per esempio, il comune di villasor dispone il rispetto della distanza non inferiore ai 5 metri.)
Analizzando in maniera piu’ approfondita il contenuto della disposizione poc’anzi citata, occorre stabilire che cosa la legge intenda per “costruzione”. Infatti, per costruzione si deve intendere ogni opera edilizia, non necessariamente in muratura, che abbia carattere di stabilità, in modo da assumere una rilevanza concreta in ordine ai pericoli, che le norme sulle distanze tendono ad evitare, all’ igiene e alla sicurezza pubblica.
Vi sono delle leggi e dei regolamenti che è interesse pubblico far rispettare, e oggi piu’ che mai constatiamo in paesi e città, la quasi totale mancanza del rispetto delle normative in vigore. Voglio infine cittare, una sentenza del Consiglio di Stato; quella del 29 Ottobre 1971 n. 961: insegna che l’ ordine di demolizzione di opere ediliize abusive o in diformità alla concessione rilasciata, costituisce un provvedimento doveroso per il sindaco, quando egli rilevi lavori contro i quali sussista pubblico interesse all’ abbatimento; ne il fatto che in altre circostanze ciò non sia stato dispsoto, ha alcun significato, comportando una mainifestazione di irregolarità dello stesso sindaco. Occorre rilevare come le “disposizioni sulle distanze fra costruzioni sono giustificate dal fatto di essere preordiante non solo alla tutela degli interessi privati, ma, in una piu’ ampia visione, anche al rispetto di una serie di norme e esigenze generali, tra cui o bisogni di salute pubblica, sicurezza e buona gestione dle territoirio. Pertanto, l’interesse pubblico priamrio tutelato dalle norme urbanistiche sulle distanze impone di prendere in considerazione , ai fini della valutazione di leggitimità di una concessione edilizia: “la sittuazione di fatto quale si presenta in concreto al momento dle rilascio della concessione”
Vi Chiederete perchè un argomento legato alla materia edilizia…perchè molto psesso queste norme restano valide solo sulla carta….
By Antonella
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